di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
La sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione non preclude al contribuente la facoltà di richiedere un rimborso di imposte relative alla medesima annualità già oggetto di adesione, purché con riferimento a fattispecie che esulano dall’accordo stipulato con il Fisco.
È questo, in estrema sintesi, il principio desumibile dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 16104 del 19 maggio 2022.
La controversia muoveva le proprie mosse dall’impugnazione di un silenzio rifiuto alle istanze di rimborso presentate dal contribuente. Il rifiuto veniva giustificato in giudizio dall’Agenzia delle Entrate in base alla circostanza che sulle medesime annualità il contribuente aveva sottoscritto un accertamento con adesione con l’ufficio.
In particolare, per quanto si apprende dalla lettura della sentenza, il contribuente aveva agito per la richiesta di rimborso dell’IVA a credito, scaturente da una serie di lavori di ristrutturazione effettuati su immobili di proprietà, locati a terzi; gli accertamenti con adesione, invece, erano stati sottoscritti con riferimento a maggiori ricavi e maggior IVA a debito induttivamente accertati dall’Agenzia delle Entrate con riguardo alle medesime annualità in cui erano state effettuate le ristrutturazioni.
La Cassazione ha ritenuto illegittimo il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia sostenendo che, nel caso di specie, non possa essere invocata quella giurisprudenza tributaria secondo la quale non sarebbero rimborsabili le somme oggetto di un precedente accordo in adesione (Cass. 6 ottobre 2010 n. 20732 e 7 novembre 2012 n. 19220). Ciò in quanto, nel caso di specie, il contribuente non starebbe agendo per ottenere il rimborso delle imposte già versate nell’ambito dell’adesione, ma starebbe agendo per il recupero di imposte afferenti a fattispecie autonoma e distinta rispetto a quella oggetto di accertamento..
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