di Giorgio Infranca, Andrea Puccio, Pietro Semeraro
Con la pronuncia n. 10916, depositata lo scorso 1° aprile 2020, la Corte di Cassazione ha ritenuto penalmente rilevante, ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 74/2000, l’utilizzo da parte di diverse società facenti capo a un medesimo gruppo societario di alcune fatture d’acquisto aventi ad oggetto prestazioni fornite a esclusivo beneficio dell’amministratore dello stesso gruppo.
La sentenza, che affronta una fattispecie invero piuttosto diffusa nella prassi, è da leggere con estrema attenzione perché consente di svolgere alcune riflessioni sulla portata effettiva del concetto di inesistenza “soggettiva” dell’operazione, dalla prospettiva del committente/beneficiario.
È essenziale, a tal proposito, partire dalla disamina del caso oggetto della decisione la cui specificità ha portato la Suprema Corte a conclusioni che a prima lettura – se non ben circoscritte – potrebbero destare qualche perplessità