di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
In forza di un orientamento che sta prendendo piede tra i giudici del lavoro sarebbe preclusa nel nostro sistema la compensazione di debiti previdenziali con “controcrediti di natura fiscale anche se appartenenti allo stesso soggetto” e ciò in forza di una lettura (distorta) dell’art. 17 comma 1 del DLgs. 241/1997.
In particolare, secondo il Tribunale di Milano, “a prescindere dalla prova della sussistenza o meno del credito IVA […], la compensazione tra crediti di natura fiscale e debiti contributivi è preclusa nel nostro sistema.
L’art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, infatti, stabilisce che in caso di pagamento «dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore … degli enti previdenziali», è ammessa la facoltà di procedere ad una «eventuale compensazione dei crediti» solo in relazione ad obbligazioni «dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti […]».
In ambito contributivo, dunque, non è contemplata la compensazione di obbligazioni previdenziali riferibili a soggetti differenti o che permetta una estinzione di tali debiti mediante controcrediti di natura fiscale, anche se facenti capo al medesimo soggetto.” (Trib. Milano sezione lavoro n. 2207 del 19 ottobre 2021; Trib. Brescia sezione lavoro n. 1251 del 22 febbraio 2022).
Il principio sembra essere stato condiviso dalla Corte di Appello di Milano (sentenza del 6 maggio 2021) anche se, in realtà, nel caso in esame, si discuteva di un tema parzialmente diverso, ovvero della possibilità di compensare i debiti INPS con crediti tributari di altri soggetti (a seguito di accolli tributari).
Le conclusioni dei giudici lombardi sono un evidente abbaglio e non resta che sperare che tale errato sviluppo giurisprudenziale si arresti immediatamente, per evitare gravi conseguenze, che nella prassi si stanno già verificando..