Notifica del ricorso con servizio di posta privato nulla e non inesistente

Notifica del ricorso con servizio di posta privato nulla e non inesistente 150 150 taxlit

di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro

È nulla e non inesistente la notifica del ricorso tributario effettuata a mezzo di servizio postale privato. Questo è il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 299 depositata ieri.

Con l’ordinanza interlocutoria n. 10276 dello scorso 12 aprile (si veda “Alle Sezioni Unite la notifica dei ricorsi a mezzo posta privata” del 13 aprile 2019), la Suprema Corte aveva rimesso gli atti di causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione delle Sezioni Unite, al fine di stabilire se la notifica a mezzo raccomandata del ricorso introduttivo tramite servizio di posta gestito da un licenziatario privato, anziché da Poste italiane, dovesse ritenersi inesistente o invece, più semplicemente, affetta da nullità, con tutte le diverse conseguenze in termini di applicabilità del regime di sanatoria per il raggiungimento dello scopo, di cui all’art. 156, comma 3 c.p.c.

Nella fattispecie di cui all’ordinanza di rimessione, la C.T. Reg. aveva rigettato l’appello con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva, tra l’altro, eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo, perché notificato nel 2008 con raccomandata di licenziatario privato anziché tramite Poste italiane in qualità di “fornitore del servizio postale universale”.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale notifica doveva ritenersi inesistente, attesa la totale impossibilità per l’operatore privato di notificare efficacemente gli atti processuali.
La C.T. Reg. riteneva l’eccezione erariale tardiva, e comunque infondata, osservando che l’eventuale nullità della notifica doveva ritenersi in ogni caso sanata in conseguenza della regolare costituzione dell’Agenzia delle Entrate nel giudizio di primo grado.

Le Sezioni Unite, con la pronuncia in commento, rigettano la tesi erariale in merito alla sussistenza di una ipotesi di inesistenza, propendendo invece per la nullità..

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