di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 2 depositata ieri, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 comma 1 del DPR 602/73, 14 della L. 890/82 e 1 comma 161 della L. 296/2006 (“nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi e dei ruoli da parte degli Uffici Finanziari Erariali e Locali nonché degli Enti di riscossione a mezzo servizio postale di raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono a tale forma di notifica la applicazione delle modalità di cui alla legge n. 890/1982”) sollevata dalla C.T. Reg. Campania con l’ordinanza n. 67/2019, con riguardo agli artt. 3, 23, 24, 97, 111 e 11 Cost. (quest’ultimo anche in relazione all’art. 6 della CEDU).
La Consulta richiama integralmente i principi già espressi nelle pronunce nn. 175/2018 e 104/2019, con cui aveva rigettato analoghe questioni con riferimento all’art. 26 comma 1 del DPR 602/73.
Il caso oggetto del giudizio pendente avanti la C.T. Reg. Campania remittente riguardava l’impugnativa di un’intimazione di pagamento emessa sulla base di cartelle di pagamento la cui notificazione era avvenuta mediante consegna del plico raccomandato a familiari conviventi dell’intimato, senza la comunicazione di avvenuta notificazione (cosiddetta CAN) prevista dall’art. 7 della L. 890/1982.
La C.T. Reg. rimetteva la questione alla Corte Costituzionale, dubitando della legittimità costituzionale delle disposizioni sopra indicate, là dove prevedono una forma di notificazione degli atti impositivi senza le garanzie previste dalla citata L. 890/1982 per le notificazioni a mezzo posta effettuate all’ufficiale giudiziario, dal messo comunale o speciale e, in particolare, senza la CAN.
La Consulta ha dichiarato la questione manifestamente infondata richiamando, come anticipato, i principi espressi nelle pronunce nn. 175/2018 e 104/2019…
Per saperne di più, contattaci