Nuovo contraddittorio generalizzato, ma senza motivazione rafforzata

Nuovo contraddittorio generalizzato, ma senza motivazione rafforzata 150 150 taxlit

Giorgio Infranca e Pietro Semeraro

a le norme di maggior impatto contenute nello schema di decreto legislativo di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente, in attuazione della L. n. 111/2023, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 ottobre (si veda “Obbligo di contraddittorio per tutti i tributi a pena di annullabilità” del 24 ottobre 2023), vi è sicuramente quella relativa al “principio del contraddittorio” che, stando alla bozza, dovrebbe essere contenuto nel nuovo art. 6-bis dello Statuto.
La norma in questione costituisce attuazione degli artt. 4 comma 1 lett. f) e 17 comma 1 lett. b) della legge delega, che ha prescritto al legislatore di prevedere, in via generale e a pena di nullità, la clausola del contraddittorio preventivo.

Il “nuovo” art. 6-bis dello Statuto si muove sulle linee guida della legge delega costruendo un meccanismo di contraddittorio caratterizzato dai seguenti elementi:
– generalizzato, in quanto applicabile a tutte le imposte e i tributi, ivi inclusi quelli locali, doganali oltre che alle procedure sanzionatorie. La norma (comma 3) prevede una clausola di chiusura, tale per cui il principio del contraddittorio dovrà trovare applicazione tenendo conto “dell’effettiva natura e contenuto dell’atto, indipendentemente dalla sua denominazione”. Si ritiene quindi che il nuovo procedimento troverà applicazione anche in caso di recupero dei crediti di imposta, atti di rettifica e liquidazione delle imposte d’atto, ecc. Restano espressamente esclusi, invece, (comma 2) gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di controllo formale delle dichiarazioni (avvisi bonari, controlli formali, accertamenti su locazioni non dichiarate, ecc.). Si attende di comprendere come la nuova norma verrà coordinata con le diverse forme di contraddittorio a vario titolo previste, quali, ad esempio, l’art. 38 comma 4 del DPR 600/73 in tema di accertamenti sintetici o l’art. 9-bis comma 16 del DL 50/2017, in tema di accertamenti basati su omessa comunicazione dati ISA;

– omogeneo, in quanto suscettibile di essere applicato, senza differenze, a tutti i tributi (armonizzati o no) e a tutte le procedure di verifica (in loco o a tavolino). In linea con tale disposizione, viene abrogato l’art. 12 comma 7 della L. 212/2000, relativo alle osservazioni al PVC e si ritiene, per coerenza sistematica, che stessa sorte toccherà all’art. 5-ter del DLgs. 218/1997, la cui abrogazione, probabilmente, avverrà nell’ambito del decreto delegato relativo all’accertamento;

– “informato ed effettivo”: a tal fine il comma 4 dispone che l’Amministrazione dovrà comunicare al contribuente, prima dell’emissione dell’atto, lo schema di provvedimento impositivo, in relazione al quale il contribuente, entro 60 giorni, potrà fornire le proprie “controdeduzioni”, prevedendo che l’atto non potrà essere emesso prima dello spirare del termine. La norma prevede che, nel caso in cui il termine per le controdeduzioni spiri dopo quello ordinario di decadenza, ovvero se lo schema di provvedimento viene recapitato al contribuente a meno di 120 giorni dallo spirare di detto termine, l’atto potrà essere notificato entro il centoventesimo giorno successivo alla scadenza originaria (in sostanza, entro il 30 aprile dell’anno successivo)…

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