di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
L’art. 6 comma 12 del DL 119/2018 prevede che il diniego della definizione vada notificato entro il 31 luglio 2020 e che tale diniego sia impugnabile entro 60 giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso cui pende la controversia. Con riferimento all’ipotesi in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la stessa disposizione prevede che il diniego alla definizione possa essere impugnato dal contribuente entro lo stesso termine, “unitamente” all’ultima pronuncia giurisdizionale resa.
Se la prima parte della disposizione non pone particolari problemi, sulla seconda parte occorre effettuare ulteriori riflessioni.
Stando al tenore letterale della disposizione (il contribuente “può”) sembra chiaro che sia rimessa al contribuente la scelta se impugnare il diniego “unitamente” all’ultima sentenza resa o se impugnare esclusivamente il diniego alla definizione.
Ciò comporta, quale logica conseguenza, che il giudice competente a trattare il ricorso avverso il diniego possa essere diverso, in funzione della scelta effettuata dal contribuente.
Infatti, qualora il contribuente intenda impugnare solo il diniego, il giudice investito della controversia non potrà che essere il giudice che ha emesso l’ultima sentenza. Dunque, nel caso in cui, ad esempio, pendano i termini per ricorrere in cassazione, il giudice competente per conoscere l’impugnativa sarà il giudice d’appello..
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