di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
L’art. 4-octies del c.d. decreto “crescita” (DL 34/2019), introdotto dalla legge di conversione del 28 giugno 2019 n. 58, prevede l’obbligo generalizzato di invito al contraddittorio prima dell’emissione di un avviso di accertamento.
La norma riprende quanto già contenuto nel Ddl. semplificazioni fiscali, anticipando, di fatto, i tempi dell’entrata in vigore di quella che è in realtà una norma oggetto di discussione da molto tempo.
L’articolato appena introdotto, i cui effetti si vedranno solo a partire dal 1° luglio 2020, si pone l’obiettivo, davvero assai ambizioso, di colmare le lacune, in termini di prerogative difensive, esistenti in caso di verifiche a tavolino. Ad una prima analisi della norma, però, l’obiettivo non pare raggiunto.
L’art. 4-octies, in primo luogo, introduce un’ampia, e per certi versi ingiustificata, estensione dei termini di decadenza del potere accertativo degli uffici; la norma, infatti, introduce all’art. 5 del DLgs. 218/97, il comma 3-bis, secondo il quale se fra la data di notifica dell’invito a comparire e il termine di decadenza del potere decorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza è automaticamente prorogato di ben 120 giorni. Sta a significare che se l’invito giunge nel corso del mese di ottobre dell’ultimo anno in cui è ancora possibile esercitare i poteri di controllo, l’ufficio avrà tempo fino alla fine di aprile del successivo anno per notificare l’atto.
Venendo ora alla nuova procedura di confronto “obbligatorio” con il contribuente, il neo-introdotto art. 5-ter del DLgs. 218/97, prevede un generalizzato obbligo di procedere con la notifica di un invito a comparire, volto a instaurare una vera e propria procedura di accertamento con adesione, tutte (o meglio, quasi tutte) le volte in cui non è stato consegnato un PVC.
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