di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
on la sentenza n. 17295 del 16 giugno 2023, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’aiuto alla crescita economica (c.d. ACE) di cui all’art. 1 del DL 201/2011 incide, riducendola, anche sulla base imponibile contributiva degli iscritti alla Gestione commercianti INPS, bocciando così la tesi contraria dell’Istituto, assunta in primis nella circolare n. 90 del 27 giugno 2012.
Secondo i giudici di legittimità, posto che, ai sensi dell’art. 3-bis del DL 384/92, la base imponibile contributiva è costituita dalla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e che l’ACE è un onere deducibile incidente sulla quantificazione del reddito d’impresa imponibile, l’ACE medesima finisce per incidere tanto sulla base imponibile fiscale quanto su quella contributiva.
Tale conclusione è indirettamente confermata, secondo la Cassazione, da quanto disposto nell’art. 8 comma 3 del DM 14 marzo 2012 (ora sostituito dall’art. 8 comma 8 del DM 3 agosto 2017), il quale espressamente indica a quali specifici fini – diversi dalla determinazione del reddito da assoggettare a imposta – l’ACE concorra alla formazione del reddito imponibile, senza tuttavia specificare nulla in ordine alla sua incidenza sull’imponibile contributivo.
Il reddito imponibile ai fini contributivi va quindi calcolato al netto della suddetta agevolazione, che era stata concessa dalla legge alle imprese in grado di finanziarsi con capitali propri.
A questo punto, dopo il chiarimento della Suprema Corte, si apre la strada per i rimborsi da parte di quegli iscritti che hanno corrisposto i contributi “a lordo dell’ACE” sulla base delle indicazioni dell’Istituto.
A tal fine, come precisato dallo stesso INPS, occorre evidenziare che il diritto al rimborso soggiace all’ordinario termine decennale di prescrizione (circ. INPS 30 giugno 2022 n. 75 e 14 ottobre 2021 n. 152).
Contrariamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, i contributi disciplinati dalla L. 613/1966, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all’assicurato o ai suoi aventi causa.
In nessun caso, dunque, la contribuzione indebitamente versata alle Gestioni autonome può essere oggetto di convalida da parte dell’Istituto ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche spettanti ai predetti lavoratori autonomi.
Le ipotesi di versamento alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di somme non dovute a titolo di contributi sono dunque qualificabili come indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c.
Il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato soggiace quindi all’ordinario termine di prescrizione decennale stabilito dall’art. 2946 c.c., valido per tutti i diritti per i quali, come per il caso del diritto alla restituzione dell’indebito, non sia stabilito espressamente dalla legge un termine più breve o l’imprescrittibilità…
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