Di Giorgio Infranca
«In tema di tassazione dei canoni di locazione, il locatore persona fisica che non eserciti attività imprenditoriale può optare per il regime della cosiddetta cedolare secca anche quando il contratto, purché inerente immobile con destinazione abitativa, sia posto in essere con un conduttore che abbia la veste di imprenditore o lavoratore autonomo. È dunque errata la decisione del giudice di primo grado, essendo il locatore l’unico beneficiario della cedolare secca oltre che l’unico a poter optare per il suddetto regime fiscale, a nulla rilevando la diversa interpretazione effettuata con la circolare citata dall’Ufficio finanziario, come noto «tam quam non esset» ove in contrasto con la legge». Questo è il principio affermato dalla Ctr Umbria con la sentenza n. 117 dello scorso 16 febbraio 2018. La decisione fa seguito ad altre pronunce di medesimo tenore che dal 2014 in avanti si sono pronunciate sul tema (Ctp di Reggio Emilia n. 470/2014, Ctp di Milano n. 3529/2015, Ctr Lombardia n. 754/2017, Ctr Umbria n. 370/2017, Ctr Genova n. 800/2017) [..]
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