Impatriati, non è necessario il collegamento tra rientro e inizio dell’attività lavorativa

Impatriati, non è necessario il collegamento tra rientro e inizio dell’attività lavorativa 150 150 taxlit

Taxlit, con i partner fondatori, avvocati Giorgio Infranca e Pietro Semeraro vincono avanti la CGT di I grado di Milano in materia di accesso al regime fiscale impatriati e in particolare sulla necessità di un collegamento stretto tra rientro in Italia ed inizio dell’attività di lavoro.

In particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate, la ricorrente, cittadina brasiliana, non poteva beneficiare del regime in quanto il suo trasferimento in Italia non sarebbe avvenuto per motivi di lavoro ovvero non sarebbe ravvisabile un collegamento tra la data di trasferimento della residenza in Italia (luglio 2019) e l’inizio del rapporto di lavoro (febbraio 2020).

Per queste ragioni, l’Agenzia negava il rimborso richiesto.

La Sezione 10 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano, con la sentenza n. 2587 depositata in data 10 luglio 2023, in accoglimento della tesi difensiva promossa da Taxlit, ha affermato che tale requisito (peraltro nel caso di specie sussistente) non è in ogni caso previsto dalla norma.

Infatti, precisa la Corte, “dalla piana lettura della disposizione in commento emerge che gli elementi che condizionano l’applicazione del regime di favore sono: – la pregressa residenza estera per un periodo minimo di 2 anni; – il fatto che l’attività lavorativa sia prestata in Italia.

La norma non prescrive, invece, alcun periodo temporale minimo che debba intercorrere tra la data di trasferimento in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa; neppure richiede una disamina dei motivi soggettivi che avrebbero indotto il contribuente a trasferirsi in Italia.

Il trattamento tributario deve essere ancorato a requisiti certi e prevedibili, senza rimandare a elementi sfuggenti che richiedano una valutazione caso per caso, immancabilmente condizionata dalla soggettività del singolo funzionario accertatore”.

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