di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
L’art. 13-quater del decreto crescita (DL n. 34/2019), conv. L. n. 58/2019, ha introdotto importanti novità in materia di contrasto all’evasione nel settore delle locazioni brevi. Il tema delle locazioni brevi è stato oggetto di importanti interventi legislativi nel corso degli ultimi anni, a partire dall’art. 4 del DL 50/2017 che ha definito le “locazioni brevi” come quei contratti di locazione, aventi durata massima di 30 giorni, che prevedono, accanto alla concessione in godimento dell’immobile, anche la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e pulizia.
Detti contratti, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, possono essere conclusi anche attraverso l’ausilio di intermediari immobiliari o di portali on line. Sui redditi derivanti da questi contratti è possibile applicare la cedolare secca, alla stregua di quanto avviene per le ordinarie locazioni di immobili abitativi; il citato art. 4 del DL 50/2017, inoltre, ha riconosciuto l’obbligo in capo agli intermediari e ai gestori dei portali che intervengono nel pagamento dei corrispettivi, di operare in qualità di sostituti d’imposta una ritenuta in misura pari al 21%.
La normativa appena tratteggiata, seppur caratterizzata dall’apprezzabile intento di regolare un mercato complesso, anche attraverso modalità piuttosto favorevoli per i contribuenti (come l’accesso alla cedolare secca), è risultata, tuttavia, a tratti disattesa; il settore delle locazioni turistiche, pur dopo l’introduzione del DL 50/2017, è rimasto infatti terreno fertile per l’economia sommersa.
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