di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Il nuovo art. 5-ter del DLgs. 218/1997, introdotto con il decreto “crescita” (DL n. 34/2019), conv. L. n. 58/2019, ha previsto l’obbligo “generalizzato” di contraddittorio preventivo, che riguarderà, a partire dal 1° luglio 2020, gli avvisi di accertamento non emessi a seguito di verifiche “in loco” (si veda “Contraddittorio preventivo quasi sempre obbligatorio” del 2 luglio 2019).
In tal caso, prima dell’emissione dell’avviso, l’Agenzia dovrà convocare il contribuente per tentare la via dell’accertamento con adesione; se detta via non risulterà percorribile, gli uffici dovranno dare evidenza in motivazione delle ragioni per cui hanno ritenuto la documentazione fornita dal contribuente non idonea a dimostrare la legittimità fiscale dei comportamenti, fermo restando la preclusione di un ulteriore procedimento di adesione post avviso.
La norma, almeno nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe inaugurare una nuova fase dei rapporti Fisco-contribuenti, improntata a una migliore e più costruttiva dialettica ante accertamento.
Questa intenzione, però, non pare suffragata dai fatti, atteso che la nuova norma rischia di avere un’applicazione piuttosto ristretta, stante le tante e significative esclusioni in essa riportate.
La nuova procedura di contraddittorio preventivo, in primo luogo, non si applicherà quando sia stata rilasciata al contribuente copia del PVC. Pare che la questione sia di mero fatto, nel senso che il contraddittorio ex art. 5-ter andrà attivato anche in tutte le ipotesi in cui l’Agenzia avrebbe dovuto, in astratto, consegnare il verbale, ma non lo ha fatto..
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