di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
La polizza vita unit linked, collegata esclusivamente a fondi interni “PIR compliant” istituiti dalla stessa impresa di assicurazione, continua a godere dei benefici fiscali previsti dalla normativa in materia di PIR, anche se i fondi cui essa è collegata investono la propria quota libera in derivati di copertura. È questo il principio che si desume dalla risposta a interpello n. 233/2019 resa dall’Agenzia delle Entrate.
I “Piani Individuali di Risparmio a lungo termine”, più comunemente noti come PIR, sono portafogli di strumenti finanziari introdotti nel nostro ordinamento con la legge di bilancio del 2017 e che, a determinate condizioni, riconoscono all’investitore importanti benefici fiscali, quali la “detassazione” dei proventi (sia a titolo di redditi di capitale sia a titolo di redditi diversi) derivanti dall’investimento, oltre che l’esclusione dall’imposta sulle successioni.
Per godere dei benefici fiscali, occorre che l’investimento sia effettuato in uno strumento finanziario che rispetti tutta una serie di requisiti qualitativi e quantitativi, specificamente previsti dalla legge (art. 1, commi 100-114 della L. 232/2016).
In particolare, è previsto che:
– l’investitore (persona fisica fiscalmente residente in Italia) detenga lo strumento per almeno cinque anni (comma 106);
– l’investimento non ecceda l’ammontare di 30.000 euro annui, per un massimo agevolabile di 150.000 euro nel quinquennio (comma 101);
– le somme siano investite per almeno il 70% in strumenti finanziari emessi da imprese residenti in Italia o in Ue/See e che almeno il 30% di tale quota sia destinata a investimenti in imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB (comma 102).
In materia di composizione dell’investimento, è da ultimo intervenuta anche la legge di bilancio per il 2019, prevedendo, per i piani costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, ulteriori vincoli, preordinati a canalizzare un maggior afflusso di risorse verso il mondo del venture capital (aumentando però, nella sostanza, il profilo di rischio dello strumento, si veda “Operativa la nuova disciplina dei PIR” del 9 maggio 2019).
Gli investimenti, inoltre, non possono essere concentrati per più del 10% in strumenti emessi dallo stesso emittente (comma 103) e non possono avere a oggetto strumenti emessi da soggetti residenti in Paesi non collaborativi (comma 105)…
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