di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
L’art. 16 comma 5 del DL 119/2018 ha introdotto l’obbligo di utilizzare il canale telematico per i giudizi tributari instaurati in primo e in secondo grado con atto notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.
Un aspetto di assoluta rilevanza riguarda l’individuazione delle modalità di instaurazione del giudizio di riassunzione ex art. 63 del DLgs. 546/92 a seguito di rinvio operato dalla Corte di Cassazione.
La norma circoscrive, infatti, l’ambito obbligatorio di applicazione del canale telematico “ai giudizi instaurati in primo e secondo grado”, senza però occuparsi espressamente del giudizio di rinvio, la cui peculiare natura avrebbe reso indispensabile un richiamo espressoda parte del legislatore.
Nemmeno la circolare del MEF del 4 luglio 2019 si è espressamente pronunciata sull’argomento.
La questione in ordine alle modalità di instaurazione del giudizio di rinvio non può essere affrontata senza un previo esame sulla natura del giudizio in questione, chiedendosi se quest’ultimo debba essere inteso come un giudizio “nuovo” oppure come una prosecuzione dei giudizi di merito precedenti.
La Corte di Cassazione ha sposato la seconda tesi, affermando che il giudizio di rinvio ex art. 63 DLgs. 546/1992 “si configura non già come un giudizio autonomo, ma come la prosecuzione dei precedenti gradi, con l’effetto che il suo perimetro permane circoscritto alle domande proposte, conservando le parti in causa la medesima posizione processuale” (da ultimo: Cass n. 8936/2018; nello stesso senso anche la giurisprudenza di merito, cfr. C.T. Reg. Milano n. 3683/14/2018). Dunque, la riassunzione si pone nel giudizio di rinvio “non già come una nuova impugnazione, ma come impulso processuale volto a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, essendo l’atto sufficiente a ricollocare le parti nella posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata” (Cass. n. 20166/2016)…
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