di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Il processo tributario telematico è diventato obbligatorio per tutti gli operatori della giustizia tributaria (salvo che per i contribuenti che intendano difendersi da soli per liti di valore inferiore a tremila euro) a partire dal 1° luglio.
Va rilevato, però, che il processo tributario telematico non costituirà una novità assoluta per molti difensori abilitati che, statistiche alla mano, hanno già iniziato a prendere confidenza con lo strumento. Come attestato dalla recente Relazione annuale della Direzione Giustizia tributaria, infatti, nel solo 2018 quasi il 20% dei ricorsi in primo grado e in appello ha seguito il rito telematico; il numero si fa ancora più elevato se si considerano anche gli altri atti, giungendo al 42%.
Ciò detto, l’elemento caratterizzante il processo telematico (non soltanto tributario) è rappresentato senz’altro della specifica modalità di notifica.
Abbandonando ogni altro strumento fino ad oggi adoperato dagli operatori (essenzialmente, notifica tramite deposito diretto o notifica a mezzo posta), a partire dal 1° luglio tutte le notifiche devono effettuarsi esclusivamente con modalità telematiche, attraverso la casella PEC del difensore.
Ora, prima della notifica occorre predisporre il ricorso in un file che deve essere nativo digitale (e non un atto analogico, successivamente “scansionato”), in formato Pdf/A e provvedere alla sottoscrizione dello stesso con firma digitale, necessariamente con estensione CAdES o (ma solo a partire dal 6 luglio 2019) PAdES.
La firma digitale, collegata a un apposito certificato digitale inglobato in una smart card, sostituisce la firma autografa, garantendo l’identità del firmatario e attestando che il documento non sia stato modificato successivamente alla sottoscrizione…
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