di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Uno degli strumenti volti ad attuare il passaggio generazionale di impresa è rappresentato dal patto di famiglia, ovvero il contratto con cui il titolare di partecipazioni societarie può trasferire a uno o più discendenti le proprie quote, in tutto o in parte.
Alla luce del dato letterale, la misura parziale del trasferimento può riguardare sia la stessa partecipazione (e, pertanto, il titolare potrebbe trasferire anche solo una frazione della stessa), sia il diritto che insiste sulla partecipazione (e, pertanto, il titolare può trasferirne la nuda proprietà ovvero potrebbe sulla stessa costituire a favore dei beneficiari il diritto di usufrutto).
Dal punto di vista fiscale, il trasferimento di partecipazioni in favore dei discendenti nell’ambito di un patto di famiglia può essere molto conveniente.
Infatti, entra in gioco l’art. 3, comma 4-ter del DLgs. 346/1990 che prevede l’esenzione dalle imposte di successione e donazione per i trasferimenti effettuati, anche tramite patti di famiglia, a favore dei discendenti o del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni.
Detta norma precisa però che “in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’art. 73 co. 1 lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, (…) il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1) del codice civile”.
L’esenzione è dunque espressamente limitata a quei trasferimenti di partecipazioni in società di capitali che attribuiscano la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
Occorre dunque chiedersi se il trasferimento, anche mediante patto di famiglia, che investa la sola nuda proprietà di partecipazioni in società di capitali, possa rientrare o meno nell’ambito di applicazione dell’agevolazione in discorso e in che limiti.
Per saperne di più, contattaci