di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
La disciplina italiana in materia di locazioni brevi sarà oggetto di analisi da parte della Corte di Giustizia per potenziale contrasto con la normativa euro-unitaria.
Muta ancora il quadro – ormai sempre più intricato – dei rapporti fra l’Amministrazione finanziaria italiana e il colosso delle locazioni brevi Airbnb, questa volta con un punto a favore della società americana. Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 6219/2019, ha ritenuto non irragionevole la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia affinché venga adeguatamente chiarita la conformità della normativa italiana recata dal DL 50/2017 con la Direttiva 2015/1535/Ue, in materia di servizi delle società di informazione, oltre che con i principi di libera prestazione dei servizi e libera concorrenza.
La decisione è solo l’ultima puntata di una lunga controversia che ha visto opposta Airbnb all’Agenzia delle Entrate (si veda “Estesa la responsabilità solidale per le ritenute su locazioni brevi” del 12 agosto 2019); la società, infatti, si è sempre rifiutata di applicare l’art. 4 del DL 50/2017, ovvero la norma che impone a intermediari immobiliari e gestori di piattaforme on line di effettuare la ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni percepiti, oltre che di raccogliere e trasmettere tutti i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite. A tal fine, la società ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate (n. 132395/2017), oltre che la circolare n. 24/2017.
Airbnb ha sempre sostenuto che la normativa italiana (e le fonti sussidiarie, anche interpretative, derivate) fossero state emanate in violazione della Direttiva 1535/2015/Ue, regolante i servizi delle società dell’informazione; secondo la società, in particolare, la normativa italiana sarebbe illegittima in quanto avrebbe introdotto una regola tecnica relativa ai servizi senza aver previamente interpellato la Commissione europea; inoltre, sempre secondo Airbnb, gli obblighi di sostituzione e responsabilità d’imposta, oltre che gli obblighi di informazione sui contratti conclusi, determinerebbero un’ingiustificata violazione del principio di libera prestazione dei servizi e di libera concorrenza…
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