di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza n. C-390/18 del 19 dicembre 2019 ha stabilito che i servizi prestati dalle società del gruppo AirBnb costituiscono un “servizio della società dell’informazione”, ai sensi della direttiva 2000/31/Ce e della direttiva 2015/1535/Ue. Conseguenza di ciò è che tutte le eventuali normative, inerenti ai servizi in questione, adottate negli Stati membri senza previa notifica alla Commissione europea, sono da ritenersi inopponibili ai privati.
È questo il grande punto che mette a segno AirBnb nell’ambito delle controversie che la vedono opposta, per diverse ragioni, ad alcuni Stati europei, fra cui, si ricorda, anche l’Italia.
Ma veniamo brevemente al caso oggetto della sentenza.
La Corte di Giustizia si è vista recapitare un rinvio pregiudiziale da parte di un Tribunale penale francese, investito dell’imputazione mossa contro AirBnb per esercizio abusivo (in assenza di licenza) dell’attività di intermediazione immobiliare.
La società si è difesa sostenendo che la propria attività non è riconducibile a quella di un puro intermediario immobiliare, costituendo piuttosto una complessa prestazione di “servizio della società dell’informazione”, da cui discende, inoltre, l’inopponibilità, in assenza di previa comunicazione alla Commissione europea, di qualsiasi normativa domestica che possa restringere la prestazione di detti servizi..
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