di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Il nuovo art. 7 comma 5-bis del DLgs. 546/1992, in tema di onere della prova, impone all’Amministrazione finanziaria di dimostrare in maniera puntuale e circostanziata la propria pretesa, indicando precisamente le ragioni oggettive su cui si fonda la maggior base imponibile. In assenza di tale specifica dimostrazione, l’atto impositivo deve essere annullato in quanto emesso in violazione della norma citata.
Questo è quanto si desume dalla lettura della sentenza n. 293/01/2022 della Corte di Giustizia tributaria di I grado di Reggio Emilia.
Il caso oggetto di giudizio verteva su un accertamento emesso nei confronti di una società di persone ai fini IRAP e IVA, nonché nei confronti dei soci persone fisiche della stessa, ai fini IRPEF. L’Agenzia, in buona sostanza, contestava la sovrafatturazione di taluni costi di volantinaggio, qualificati come costi oggettivamente inesistenti, in ragione dello scostamento fra il numero di volantini fatturati alla società contribuente e il minor numero degli stessi volantini, rifatturati dalla società di volantinaggio alla cooperativa a cui quest’ultima apparteneva; inoltre, veniva contestata l’omessa effettuazione e l’omesso versamento di ritenute su compensi pagati “in nero” ai dipendenti, sulla scorta di incongruità fra la documentazione giuslavoristica e le timbrature a mezzo badge. In ragione di tali incongruenze, venivano altresì ricostruiti induttivamente i ricavi della snc.
Dalla lettura della premessa in fatto della sentenza, si evince che la società contribuente aveva contestato nel merito la pretesa dell’Agenzia, sostenendo che non fossero note le modalità di acquisizione delle informazioni dalla società di volantinaggio, così come lamentando l’irrilevanza delle rilevazioni tramite badge, che avrebbero solo funzioni di controllo di gestione e non avrebbero alcun peso ai fini giuslavoristici.
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