Di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
L’art. 5 della L. 130/2022 ha introdotto una particolare forma di definizione delle liti tributarie pendenti in Cassazione, a cui si affiancherà la definizione “generalizzata” delle liti fiscali, prevista nel disegno di legge di bilancio.
La definizione agevolata ex L. 130/2022 è limitata alle controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e consente la definizione:
– con il pagamento del 5% delle imposte, per le liti con valore fino a 100.000 euro nelle quali l’Agenzia è risultata soccombente in entrambi i gradi di merito;
– con il pagamento del 20% delle imposte, per le liti con valore fino a 50.000 euro nelle quali l’Agenzia è risultata anche solo in parte soccombente nei gradi di merito.
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti entro il termine del 16 gennaio 2023; occorre utilizzare il modello approvato con provv. dell’Agenzia delle Entrate 16 settembre 2022 n. 356446 ed effettuare il pagamento con i codici tributo istituiti dalla ris. 23 settembre 2022 n. 50.
Come già rilevato su Eutekne.info (si veda “Definizione delle liti insensibile alla riunione dei ricorsi” del 12 dicembre 2022), occorre presentare una domanda per controversia autonoma; per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. Pertanto, in caso di notifica di più atti di accertamento, successivamente riuniti in unico giudizio, il contribuente dovrà valutare con riferimento a ciascun avviso di accertamento impugnato la sussistenza dei requisiti per la definizione agevolata…
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