di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
La bozza di disegno di legge delega in materia di riforma fiscale – che dovrebbe essere discussa nei prossimi giorni in Consiglio dei Ministri – fra i diversi aspetti e ambiti di intervento prevede modifiche in tema di contenzioso tributario (art. 19 della bozza di disegno di legge).
Fra gli aspetti che dovrebbero essere delegati al Governo si prevede anche una significativa modifica degli istituti deflattivi nell’ambito del contenzioso tributario, ovvero del reclamo-mediazione e della conciliazione.
In particolare, l’art. 19 comma 1 lett. a) della bozza di Ddl. prevede, in modo piuttosto tranchant, di abrogare integralmente l’art. 17-bis del DLgs. 546/1992 in tema di procedura di reclamo-mediazione.
La procedura in questione riguarda tutti gli atti di valore inferiore a 50.000 euro e prevede una fase para-contenziosa necessaria successiva alla notifica del ricorso, in cui gli uffici devono valutare le argomentazioni dedotte nel ricorso dal contribuente, onde (ri)valutare il grado di sostenibilità della pretesa tributaria e, se del caso, formulare una proposta di mediazione che ridetermini (o, eventualmente, anche annulli) l’atto impugnato. Del pari, lo stesso contribuente può presentare una proposta di mediazione che dovrebbe essere vagliata dall’ufficio.
Assai di recente, con la L. 130/2022, è stata modificata la disciplina delle spese di lite nell’ambito della procedura di reclamo-mediazione, inserendo nell’art. 17-bis il comma 9-bis, che prevede, in caso di ingiustificato mancato accoglimento del reclamo o della proposta di mediazione, per la parte che soccomba, la condanna alle spese di lite, con potenziale rilevanza anche ai fini della responsabilità amministrativa dei funzionari.
La bozza di Ddl. delega fiscale prevede l’eliminazione totale di tale strumento deflattivo.
L’eliminazione, tuttavia, sarebbe controbilanciata dal rafforzamento, richiamato nella successiva lett. f) dell’articolo 19 della bozza, degli “interventi di deflazione del contenzioso tributario” in ogni grado di giudizio, ivi incluso quello dinanzi la Corte di Cassazione, “favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti”..
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