di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
L’art. 17-bis del DLgs. 546/1992 disciplina la procedura di reclamo-mediazione. L’ambito applicativo dell’istituto deflativo in questione è stato significativamente esteso a partire dal 1° gennaio 2018, quando la soglia di valore del tributo controverso, rilevante per l’accesso alla procedura, è stata innalzata da ventimila euro a cinquantamila euro.
Ai sensi del comma 6 della citata norma, la procedura si perfeziona con il versamento delle somme dovute dal contribuente (o della prima rata), entro il termine perentorio di 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, riproponendo, nei fatti, lo schema applicato negli accertamenti con adesione.
L’art. 17-bis, comma 6 disciplina anche il perfezionamento della procedura in caso di mediazioni relative a liti di rimborso, nelle quali è il Fisco a dover versare delle somme a favore dei contribuenti.
In questa seconda ipotesi, la legge prevede che la procedura si perfezioni con la semplice sottoscrizione dell’accordo fra le parti, a nulla rilevando l’effettivo versamento delle somme in favore della parte privata.
La norma citata precisa che nell’accordo di mediazione vadano specificamente indicate le somme dovute al contribuente, con individuazione dei termini e delle modalità per il pagamento.
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