di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
L’art. 13-quater del decreto crescita (DL 34/2019), accanto alla banca dati delle strutture ricettive (si veda “Giro di vite sulle locazioni brevi con la nuova banca dati” del 6 luglio 2019), ha introdotto anche nuove misure direttamente rivolte ai “giganti del web” operanti nel settore delle locazioni brevi.
Il comma 1 dell’art. 13-quater, infatti, ha esteso la responsabilità solidale per l’effettuazione e il versamento delle ritenute sui canoni derivanti dai contratti di locazione breve anche in capo ai soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo delle società di intermediazione immobiliare o di gestione di portali telematici, individuate come sostituti d’imposta (o responsabili d’imposta) dall’art. 4 del DL 50/2017, se prive di stabile organizzazione o di rappresentante fiscale in Italia.
La norma, in sostanza, istituisce una forma di responsabilità solidale ad hoc per l’effettuazione delle ritenute, in capo alle subsidiaries italiane di società multinazionali operanti nella gestione di portali telematici di intermediazione immobiliare, con l’evidente fine di superare (se non anche, aggirare) l’ostracismo di tali soggetti a operare le ritenute.
La norma va a inserirsi nel già complesso contesto dei rapporti fra Amministrazione finanziaria italiana e Airbnb, ovvero quello che rappresenta il maggior player del settore. Airbnb ha infatti fortemente criticato l’art. 4 del DL 50/2017, ovvero la norma che ha imposto a intermediari e gestori di portali telematici di effettuare la ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni all’atto del pagamento, oltre che di raccogliere e trasmettere tutti i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite, tanto da impugnare avanti al TAR il provvedimento attuativo delle Entrate..
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