Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Presentata la domanda di rottamazione-quater, ai sensi dell’art. 1 comma 240 lett. d) ed e) della L. 197/2022, non possono essere proseguite procedure esecutive precedentemente avviate, salvo si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
A seguito del pagamento, delle somme o della prima rata, ex art. 1 comma 243 lett. b) della L. 197/2022 si verifica “l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.
Con riferimento alla procedura di pignoramento presso terzi dell’art. 72-bis del DPR 602/73, che vede quale terzo pignorato un istituto di credito, capita sovente che l’istituto di credito, anche a fronte della comunicazione dell’Agente della riscossione che informa dell’avvenuta presentazione della domanda di adesione agevolata e quindi della “non prosecuzione” della procedura esecutiva ai sensi di legge (si veda in questo senso la risposta n. 4, seconda parte, ai quesiti posti all’allora Equitalia dall’ODCEC di Roma, a margine del convegno del 6 dicembre 2016 con riferimento alla rottamazione ex DL 193/2016), mantenga il blocco integrale dell’operatività del conto corrente oggetto di pignoramento, causando grave pregiudizio al contribuente che spesso, a maggior ragione se si tratta di impresa con unico conto corrente, non riesce a svolgere le normali attività quotidiane.
Tale modus operandi appare censurabile.
Secondo la dottrina che si è espressa sul punto a fronte della “non prosecuzione” della procedura di pignoramento e della conseguente sospensione dell’efficacia della procedura esecutiva, dalla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, le somme oggetto di pignoramento presso terzi dovrebbero tornare nella disponibilità del debitore esecutato; diversamente, se così non fosse, sarebbe evidente che l’utilità della previsione di legge risulterebbe depotenziata, atteso che il debitore non potrebbe disporre dei suoi beni fino al perfezionamento della procedura di rottamazione, e ciò in contrasto con la ratio legis della norma…
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