di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
L’art. 1 della L. 742/69 dispone che, salvo i casi espressamente indicati, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative sia sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.
Circa il computo dei termini si consideri che l’inizio del termine processuale, laddove dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, è differito al suo termine, ovvero al 31 agosto. Nell’ipotesi in cui, invece, il termine abbia iniziato a decorrere prima del periodo di sospensione e, dunque, prima del 1° agosto, lo stesso rimane sospeso per tutto il periodo feriale di 31 giorni e ricomincia a decorrere al suo termine e, quindi, dal 1° settembre incluso. Per quanto riguarda i termini “a ritroso”, come il deposito di documenti o memorie, il conteggio deve essere effettuato nei modi ordinari “saltando” (all’indietro) il periodo di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
Particolarmente interessante, a maggior ragione in questi giorni, è analizzare l’ambito di estensione oggettivo di tale sospensione dei termini, onde individuare correttamente quali sono i termini che possono considerarsi sospesi nel mese di agosto.
A tal proposito è di recente intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3903 del 9 febbraio 2023, enunciando il seguente principio di diritto: “in tema di sospensione feriale dei termini, l’art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742, pur nel più ampio contenuto assicurato dai numerosi interventi della Corte Costituzionale, è applicabile ai soli termini processuali, con esclusione dei termini endo-procedimentali” e, per l’effetto, precisando che la sospensione feriale di termini agostana non si applica al termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12 comma 7 della L. 212/2000 per il deposito delle osservazioni al PVC.
L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione di secondo grado contestando la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 della L. 212/2000 e dell’art. 1 della L. 742/69.
Posto che l’art. 12 comma 7 prevede un termine per il contribuente di 60 giorni per formulare le osservazioni a seguito del rilascio del PVC e che l’avviso di accertamento emesso prima del suddetto termine è da considerarsi, per pacifica giurisprudenza, illegittimo, il giudice di secondo grado aveva ritenuto che la dilazione dei termini da sospensione si applicasse anche in questo caso al fine di tutelare il contribuente e il suo diritto a presentare le osservazioni, giovandosi del termine sospeso (soluzione in linea con alcuni precedenti di merito, si veda “Sospensione feriale anche per le osservazioni al PVC” del 23 marzo 2012).
Il giudice riteneva che la sospensione feriale dei termini potesse trovare applicazione in relazione non solo ai termini strettamente processuali, ma anche “a ogni altro termine fissato e incidente sul compimento di atti processuali” in una prospettiva di tutela e garanzia del contraddittorio endoprocedimentale.
In senso contrario, la Cassazione ha ritenuto di cassare con rinvio la sentenza perché fondata su un errore di interpretazione dell’art. 12 comma 7.
La Suprema Corte, infatti, ritiene che i termini endoprocedimentali cadenzino il procedimento amministrativo sino al suo termine e sino all’emissione di un atto amministrativo poi impugnabile innanzi a una giurisdizione, pertanto non può ritenersi che detti termini ricadano nella sospensione feriale di cui all’art. 1 della L. 742/69, circoscritta ai termini processuali…
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