Accertamento esecutivo a mezzo posta a rischio vizio di notifica

Accertamento esecutivo a mezzo posta a rischio vizio di notifica 150 150 taxlit

di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro

Secondo una teoria ermeneutica avanzata da autorevole dottrina e di recente sposata anche da una certa giurisprudenza di merito, gli avvisi di accertamento emessi ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA non potrebbero essere notificati a mezzo posta raccomandata, ma andrebbero esclusivamente notificati mediante messo notificatore, in quanto atti impoesattivi c.d. “primari”.

Si ricorda che a seguito della riforma operata con il DL 78/2010, gli avvisi di accertamento hanno unificato in sé, oltre alla funzione esattiva, anche quella impositiva: è nata così la categoria dei c.d. atti impoesattivi.
La disciplina in parola è contenuta nell’art. 29, comma 1, lett. a) del DL 78/2010 che regola, al primo periodo, gli avvisi di accertamento emessi ai fini delle dirette, IRAP e IVA, precisando che essi debbano già contenere l’intimazione ad adempiere entro il termine di proposizione del ricorso; il secondo periodo della medesima lett. a) del comma 1, invece, disciplina gli “atti successivi da notificare al contribuente”, in tutti i casi in cui siano stati rideterminati gli importi dovuti (ad esempio, a seguito di procedura di adesione), precisando che anch’essi debbano contenere l’intimazione ad adempiere e che, inoltre, detti atti “successivi” possano essere notificati anche a mezzo raccomandata.

Ulteriore precisazione, esclusivamente rivolta agli atti impoesattivi “secondari”, è che il versamento delle somme intimate deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata e non, come nel caso degli avvisi di accertamento (atti impoesattivi “primari”), entro il termine per la proposizione del ricorso.

Tali innegabili differenze semantiche, rinvenibili nel testo di legge, hanno condotto alcuni attenti osservatori a distinguere fra le due tipologie di atti impoesattivi. In particolare, è stata elaborata la distinzione fra atti impoesattivi “primari”, di cui al primo periodo della norma, e atti impoesattivi “secondari”, trattati invece nel secondo periodo.
La distinzione concettuale fra le due tipologie di atti troverebbe la propria ragion d’essere nella diversa finalità degli stessi: con i primi, infatti (avvisi di accertamento – atti impoesattivi “primari”), l’Amministrazione finanziaria informa per la prima volta il contribuente sull’esistenza della pretesa tributaria, con i secondi, invece (atti impoesattivi “secondari”), si limita a comunicare ai contribuenti una semplice rimodulazione di una pretesa già nota…

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