di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
La provvisoria esecutività delle sentenze tributarie pro contribuente e la conseguente facoltà di attivare il giudizio di ottemperanza anche a fronte di sentenze non ancora passate in giudicato, costituiscono principi immediatamente precettivi, la cui efficacia non può ritenersi subordinata all’entrata in vigore del decreto ministeriale preordinato a definire il contenuto dell’eventuale garanzia in favore del Fisco.
Ne consegue che a fronte di una sentenza, ancorché non passata in giudicato, di annullamento dell’atto impositivo o di rimborso di somme in favore del contribuente, il giudice tributario deve adottare i provvedimenti consequenziali, non procrastinabili solo per la mancata emanazione del citato decreto ministeriale.
È questo, in sintesi, quanto si apprende dalla lettura della sentenza n. 11135/2019 resa dalla Corte di Cassazione; sentenza che rappresenta una delle prime pronunce sul tema dell’immediata efficacia precettiva delle norme in tema di provvisoria esecutività delle sentenze pro contribuente, introdotte con la riforma del 2015.
Il caso oggetto di giudizio riguardava una delle ipotesi tipiche di operatività del “nuovo” art. 69 del DLgs. 546/92, come modificato dal DLgs. 156/2015. In particolare, nel caso di specie, il contribuente otteneva dalla Regionale il riconoscimento di un credito IRAP, per l’importo di circa trentamila euro.
A fronte del mancato rimborso spontaneo da parte dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente decideva di agire ai sensi dell’art. 69, ultimo comma del DLgs. 546/92, in forza del quale è possibile instaurare il giudizio di ottemperanza in caso di mancata esecuzione spontanea da parte dell’Amministrazione della sentenza (anche non definitiva); giudizio di ottemperanza che, nel caso di specie, si era concluso con la condanna al pagamento delle somme dovute in favore del contribuente..
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