di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Non può ritenersi inesistente il credito d’imposta utilizzato in compensazione dal socio di una società di persone in caso di mancata indicazione del credito, originariamente maturato dalla società partecipata e quindi trasferito al socio partecipante, nel quadro RU della dichiarazione dei redditi di quest’ultimo; in tal caso, l’omissione da parte del socio assume carattere meramente formale e non è idonea a porre in dubbio l’esistenza del credito e il relativo diritto all’utilizzo in compensazione.
È questo, in sintesi, quanto si desume dalla lettura della sentenza C.T. Prov. Salerno n. 778/1/2019.
Il caso oggetto del giudizio origina dall’impugnazione di un atto di recupero del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate (art. 8 della L. 388/2000), ritenuto dall’ufficio inesistente, in quanto utilizzato in compensazione dal socio senza che fosse stato previamente riportato nel quadro RU della sua dichiarazione dei redditi.
In considerazione dell’inesistenza del credito in questione, l’Agenzia delle Entrate si avvaleva del più esteso termine di decadenza ex art. 27, comma 16 del DL 185/2008, esclusivamente applicabile agli atti di recupero attinenti a crediti inesistenti (notificabili entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo) e irrogava la sanzione prevista dall’ormai abrogato art. 27 comma 18 del DL 185/2008…
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