di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Il mancato rispetto delle norme in tema di contraddittorio preventivo, anche quando la loro violazione sia sanzionata dalla legge con la nullità del successivo atto di accertamento, non rileva se, in concreto, non sussistono elementi per ritenere leso il diritto di difesa del contribuente.
È questa la posizione, particolarmente sostanzialista, che emerge dalla sentenza della Cassazione n. 23854, depositata ieri.
Il giudizio trae origine da una contestazione antielusiva mossa ai sensi del “vecchio” art. 37-bis del DPR 600/1973; nella fattispecie l’ufficio aveva ritenuto elusiva la concessione in locazione di un bene immobile infragruppo e, per l’effetto, considerato inopponibile al fisco la deduzione dei canoni di locazione in capo alla società locatrice, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 3, lett. f-bis) del DPR 600/1973.
La Cassazione, in verità, ha ritenuto non applicabile al caso di specie la norma citata (posto che il contratto di locazione, in quanto annoverabile fra le prestazioni di servizi, non poteva far scattare l’applicazione della citata lett. f-bis, nella versione ratione temporis applicabile), ma ha del pari fatto salvo l’accertamento invocando la clausola generale dell’abuso del diritto, come teorizzata nella sentenza a Sezioni Unite n. 30055/2008..
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