di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
È illegittima e, come tale, deve essere annullata la cartella di pagamento con la quale l’Amministrazione finanziaria richiede, nell’asserita qualità di “coobbligato in solido” ex artt. 36 DPR 602/1973 e 2495 c.c., all’ex socio unico e legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, successivamente posta in liquidazione, le maggiori imposte accertate in capo alla società.
La responsabilità ai sensi dell’art. 36 del DPR 602/1973 è infatti riconducibile agli artt. 1176 e 1218 c.c. e integra una ipotesi di responsabilità propria ex lege, di natura civilistica, con la conseguenza che l’obbligazione tributaria accertata in capo alla società non può mai essere direttamente rivolta alla persona fisica, senza un previo accertamento atto a dimostrare, nel concreto, la sussistenza della specifica forma di responsabilità in questione.
Sono queste le conclusioni ribadite dalle Corte di Cassazione con la sentenza n. 15378 depositata ieri.
Ai sensi dell’art. 36 del DPR 602/1973, nella versione oggi vigente, i liquidatori, gli amministratori in carico all’atto dello scioglimento della società – se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione dei beni ai soci o associati, ovvero di aver soddisfatto i crediti superiori a quelli tributari – sono responsabili per una somma pari alle imposte suscettibili di essere versate all’Erario.
La medesima regola si applica anche ai soci o associati che abbiano ricevuto, nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti la messa in liquidazione, denaro o altri beni sociali dagli amministratori o dai liquidatori nei limiti delle imposte dovute dai liquidatori e considerando il valore dei beni ricevuti, salvo le maggiori responsabilità contemplate dal codice civile.
Già in passato, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la responsabilità di liquidatori, amministratori e soci secondo quanto previsto dall’art. 36 del DPR 602/1973 non assume natura tributaria bensì civilistica, ferma restando la competenza del giudice tributario; in ragione della natura civilistica della responsabilità, il termine di prescrizione per l’accertamento è quello decennale (Cass. SS.UU. n. 2079/1989 e Cass. n. 12546/2001).
Dunque, il credito dell’Amministrazione finanziaria verso liquidatori amministratori e soci non è strettamente tributario, ma civilistico e trova titolo autonomo rispetto all’obbligazione fiscale vera e propria, costituente mero presupposto della responsabilità stessa (Cass. SS.UU. n. 2767/1989)..
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