di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
La L. 130/2022, di riforma della giustizia tributaria, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° settembre 2022 prevede, fra le varie novità introdotte nella disciplina processo tributario (si veda “Liti minori dinanzi al giudice monocratico” del 23 agosto 2022), anche il rafforzamento della procedura di conciliazione giudiziale, disponendo uno specifico potere in capo al giudice di stimolare la definizione bonaria delle liti oggetto di reclamo-mediazione.
In particolare, la L. 130/2022 ha previsto l’introduzione nel DLgs. 546/1992 del nuovo articolo 48-bis.1, rubricato “conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria”, che prevede, per le controversie di cui all’art. 17-bis oggetto di reclamo-mediazione, la possibilità per la corte di giustizia tributaria di proporre alle parti una conciliazione, avuto riguardo “all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione” (comma 1).
La proposta conciliativa può essere formulata dal giudice sia in udienza che fuori dall’udienza. In questo secondo caso, la proposta deve essere formalmente comunicata alle parti (comma 2).
Per consentire il perfezionamento dell’accordo conciliativo, è espressamente prevista la possibilità di rinviare la causa alla successiva udienza; tuttavia, se nell’udienza l’accordo non si perfeziona, si procede con la trattazione della controversia (comma 3).
Al pari della conciliazione su istanza di parte, anche nella nuova conciliazione “d’ufficio” è previsto che la procedura si perfezioni con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute e le modalità di pagamento; il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme (comma 4).
È prevista altresì la modifica del correlato art. 48-ter del DLgs. 546/92, relativo agli effetti della conciliazione e delle modalità di pagamento, estendendo anche alla conciliazione “d’ufficio” la disciplina prevista per la conciliazione a istanza di parte, ovvero la riduzione delle sanzioni amministrative al quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e al cinquanta per cento del minimo, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del secondo grado di giudizio.
Il pagamento potrà avvenire anche in forma rateale, secondo la disciplina di cui all’art. 8 del DLgs. 218/1997 e in caso di mancato pagamento di una rata entro il termine di versamento della successiva, le somme residue verranno iscritte a ruolo, maggiorate della sanzione per omesso versamento in misura pari al 45%.
Da ultimo, tramite introduzione del comma 2-octies all’art. 15 del DLgs. 546/92, viene espressamente previsto che in caso di immotivata mancata accettazione di una proposta di conciliazione, le spese giudiziali restano a carico dalle parte che ha rifiutato la proposta e sono maggiorate del 50%; viceversa, se la conciliazione si perfeziona, le spese si intendono compensate, salvo diverso accordo delle parti…
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