Reclamo-mediazione con nuova regolamentazione delle spese

Reclamo-mediazione con nuova regolamentazione delle spese 150 150 taxlit

di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro

Il disegno di legge sulla riforma del processo tributario approvato in via definitiva interviene anzitutto sul profilo ordinamentale, istituendo una vera e propria magistratura tributaria, con giudici togati selezionati tramite apposito concorso e destinati a tempo pieno alla risoluzione delle controversie tributarie.

Il provvedimento prevede, poi, talune modifiche anche alla disciplina del processo tributario, intervenendo sull’articolato del DLgs. 546/1992.
Fra i diversi interventi, l’art. 4 comma 1 lett. e) del disegno di legge modifica l’art. 17-bis del DLgs. 546/1992, in tema di procedura di reclamo-mediazione, inserendo il comma 9-bis, che mira a disciplinare specificamente la condanna alle spese nel caso di immotivato rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione.
In particolare, la norma stabilisce che “In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio”.

La modifica normativa si va a innestare nella disciplina generale contenuta nell’art. 15 del DLgs. 546/1992, a mente del quale la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di giustizia (comma 1) e le spese andrebbero compensate soltanto in caso di soccombenza reciproca (comma 2), fermo restando che tali spese sono maggiorate del 50% nelle controversie oggetto di reclamo-mediazione (comma 2-septies).

Ora la nuova norma precisa, anzitutto, che, se l’ufficio rigetta il reclamo proposto dal contribuente e tale reclamo viene poi accolto dal giudice tributario, l’ufficio dovrà essere condannato alle spese.
In effetti, la norma, così letta, pare quasi pleonastica; l’accoglimento del reclamo da parte del giudice equivale, nei fatti, all’accoglimento del ricorso, con la conseguenza che ciò dovrebbe comportare, già in base alla normativa generale, la condanna alle spese dell’ufficio..

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