di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
L’art. 4-octies del c.d. decreto “crescita” (DL 34/2019 conv. L. 58/2019) ha introdotto nel DLgs. 218/97 il nuovo art. 5-ter e il relativo obbligo di invitare i contribuenti al contraddittorioprima della notifica di un avviso di accertamento.
Come già rilevato su Eutekne.info (si veda “Nuovo contraddittorio preventivo a maglie strette” del 4 luglio scorso) la norma, inserita in sede di conversione del DL 34/2019, ricalca pedissequamente la proposta di legge contenuta nel Ddl. semplificazioni fiscali, che aveva già catturato l’attenzione degli operatori negli scorsi mesi.
Più in dettaglio, la nuova disciplina prevede, relativamente agli avvisi emessi dal 1° luglio 2020, l’obbligo, prima della notifica dell’atto impositivo, di invitare il contribuente a comparire per instaurare una procedura di accertamento con adesione; detto obbligo opera quando la verifica fiscale non si sia conclusa con la consegna di un PVC, e quindi tipicamente nei casi di verifiche a tavolino.
L’obbligo di contraddittorio preventivo, tuttavia, non si applica nel caso di accertamenti “parziali”, ex artt. 41-bis del DPR 600/73 e 54, commi 3 e 4 del DPR 633/1972, ovvero per quelli accertamenti che costituiscono, nei fatti, la maggioranza degli atti emessi dagli uffici; circostanza che porta a ritenere che la norma in questione possa avere effetti meno prorompenti di quanto i suoi promotori auspicano.
Nell’ambito della procedura in contraddittorio che si verrà ad instaurare dopo la notifica dell’invito a comparire, il contribuente potrà, naturalmente, produrre documentazione e allegare tutte le circostanze che egli riterrà idonee a superare le ragioni per le quali l’ufficio considera dovute le maggiori imposte; ragioni che, come statuito dall’art. 5, comma 1 del DLgs. 218/97, vanno espressamente riportate nell’invito…
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