di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Il prossimo 30 settembre scadrà, salvo proroghe, il termine per la presentazione della domanda di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo, prevista dall’art. 5 commi 7-12 del DL 146/2021.
In quest’ottica, nelle ultime settimane sono molteplici le comunicazioni di invito alla compliance che l’Agenzia delle Entrate sta trasmettendo alle imprese nelle quali, sulla base di valutazioni automatiche di carattere formale (quali, ad esempio, l’assenza di costi per ricerca e sviluppo nel triennio 2012-2014), l’Agenzia sembra presumere la non innovatività del progetto (fermo restando la necessità di un’istruttoria, che verrà eventualmente svolta, prima di procedere con l’effettiva contestazione del credito).
Sono pertanto settimane cruciali per le (molte) imprese destinatarie di tali comunicazioni, per la scelta in merito all’adesione o meno alla procedura deflattiva straordinaria.
Nell’ambito di tale valutazione appare senz’altro utile considerare anche la più recente giurisprudenza tributaria che si va formando sul tema, assolutamente decisivo, dell’innovatività e, in particolar modo, in punto di dimostrazione dell’innovatività stessa.
Si è già descritto su Eutekne.info (si veda “Bonus R&S recuperabile solo se prima viene acquisito il parere del MISE” del 30 maggio 2022) l’orientamento giurisprudenziale in forza del quale sarebbero illegittimi gli atti di recupero ex art. 1 comma 421 della L. 311/2004 del credito di imposta R&S, se non accompagnati da un apposito parere del MISE preordinato ad approfondire gli aspetti tecnici del progetto, onde valutarne, con dovizia di attenzione, l’innovatività dello stesso con riguardo ai requisiti dettati dai Manuali OCSE di Frascati e di Oslo.
In questo senso, i giudici tributari sono spesso giunti a ritenere viziati da eccesso di potere gli atti di recupero quando non accompagnati dal parere MISE, posto che i funzionari dell’Agenzia delle Entrate avrebbero valutato aspetti strettamente tecnici – legati, appunto, ai contenuti tecnico-scientifici dei progetti – di spettanza di un diverso ente, il MISE per l’appunto (cfr. C.T. Prov. Vicenza n. 365/3/2021, C.T. Prov. Napoli n. 4988/30/2022 e C.T. Prov. Roma n. 5918 del 18 maggio 2022).
Secondo altra giurisprudenza tributaria (C.T. Prov. Mantova n. 103 del 10 giugno 2022), invece, la richiesta del parere MISE da parte dell’Agenzia delle Entrate, sebbene non strettamente obbligatoria per legge, è senz’altro un onere da adempiere, quantomeno quando la contestazione non attiene a vizi formali del progetto, ma riguarda proprio le sue caratteristiche tecniche, ovvero, in altri termini, quando la questione controversa attiene alla innovatività (o meno) del progetto stesso…
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