di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Gli artt. 43 del DPR 600/1973 e 57 del DPR 633/1972, nella versione ante L. 208/2015, stabiliscono che, in caso di violazione comportante obbligo di denuncia per reati fiscali, i termini sono raddoppiati in relazione all’anno in cui l’illecito è stato commesso.
Tra il 2015 ed il 2016, lo scenario normativo in materia di raddoppio dei termini è profondamente mutato.
Innanzitutto, l’art. 2 commi 1 e 2 del DLgs. 128/2015, entrato in vigore il 2 settembre 2015, ha modificato il comma 3 sia dell’art. 43 del DPR 600/1973, sia dell’art. 57 del DPR 633/1972, disponendo che “il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti”. Tuttavia, il comma 3 dello stesso art. 2 del DLgs. 128/2015 faceva comunque salvi gli effetti di atti e provvedimenti già notificati alla data di entrata in vigore del decreto (2 settembre 2015).
Successivamente, l’art. 1 commi 130, 131 e 132 della L. 208/2015 ha ulteriormente modificato la disciplina sopra esposta, eliminando tout court il “raddoppio dei termini”.
Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, la L. 208/2015, che ha abrogato il raddoppio dei termini per violazioni penali a decorrere dall’annualità 2016, avrebbe pure abrogato implicitamente l’art. 2 comma 3 del DLgs. 128/2015. Dunque, accedendo a tale tesi, l’atto sarebbe sempre nullo se la denuncia fosse stata presentata a termini ordinari già decaduti, quand’anche l’atto sia stato notificato prima del 2 settembre 2015 (cfr. C.T. Reg. Roma n. 20399/41/16, C.T. Prov. Reggio Emilia n. 90/2/16 e C.T. Reg. Milano n. 386/5/16)…
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