Di Giorgio Infranca
Per l’individuazione del centro degli interessi vitali, criterio di determinazione della residenza fiscale, va data prevalenza alle relazioni economiche rispetto a quelle affettive-familiari. È il principio ricavabile dalla lettura dell’ordinanza della Cassazione 32992/2018 depositata lo scorso 20 dicembre.
La Cassazione ha, in particolare, rigettato il ricorso per cassazione proposto dall’agenzia delle Entrate contro la sentenza 45/02/2011 con cui la Ctr dell’Emilia Romagna aveva affermato la residenza convenzionale in Romania di un cittadino (probabilmente rumeno) che era, da un lato, iscritto – insieme a moglie e figlia minore – nelle liste anagrafiche della popolazione residente in Italia (presunzione assoluta di residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del Tuir), nonché ivi titolare di abitazione e di un consistente conto corrente e che, dall’altro lato, rivestiva il ruolo di amministratore unico di una società operativa con sede in Romania, di titolarità dell’altro figlio [..]
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