Di Giorgio Infranca
Nessun frazionamento del periodo d’imposta se non espressamente previsto dalle Convenzioni. Con la sentenza 1155/3/2018, la Ctr Abruzzo ha confermato la sentenza 475 del 3 maggio 2017 della Ctp Pescara che aveva rigettato il ricorso di un contribuente il quale aveva richiesto all’agenzia delle Entrate il rimborso delle imposte pagate in Italia relativamente al periodo successivo al suo trasferimento in Francia.
In particolare, il contribuente si era trasferito in Francia nel luglio 2012, dopo 199 giorni di residenza in Italia, e chiedeva il rimborso delle imposte qui pagate invocando l’applicazione del «frazionamento del periodo di imposta» e pretendendo quindi di essere tassato in Italia solo per il periodo di effettiva residenza. A tal fine, il contribuente invocava il commentario all’articolo 4 del modello Ocse che estende l’ambito di applicazione delle tie-breaker rules (ovvero le “regole” da utilizzare per risolvere i conflitti di residenza) anche alle singole frazioni di periodo d’imposta in cui si verifica la doppia residenza [..]
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