Lo Studio ha ottenuto l’annullamento in Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli di un avviso di liquidazione ai fini dell’imposta di registro, in base al principio secondo cui, in caso di scioglimento della comunione ereditaria mediante assegnazione dei beni in natura e versamento di conguagli in denaro, ove i coeredi abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote, si applica l’aliquota degli atti di divisione e non degli atti traslativi, posto che il conguaglio in denaro rappresenta una mera perequazione e non un trasferimento di ricchezza.